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Guardia di finanza, 983 allievi marescialli al 98° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti (italia)

Comando Generale Della Guardia Di Finanza
Pubblicato il 21 febbraio
Descrizione

Bando e allegati
È indetto, per l'anno accademico *********, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
I posti disponibili sono così ripartiti:
1. n. 923 sono destinati al contingente ordinario, di cui n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
2. n. 60 sono destinati al contingente di mare di cui:
a) n. 30 per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando" (NAC);
b) n. 10 per la specializzazione "nocchiere" (NCH);
c) n. 16 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM);
d) n. 4 per la specializzazione "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC).
Dei 16 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione "tecnico di macchine", n. 8 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per "motorista navale" presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all'articolo 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio ****, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di "motorista navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l'anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
La specializzazione "motorista navale" deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1 del bando, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di due volte.
I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
bando (1.03 MB)
Requisiti e titoli di studio
Possono partecipare al concorso:
gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio ****, n. 271);
non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
i cittadini italiani, anche se già alle armi
, che:
abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
godano dei diritti civili e politici;
non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche 7 amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo ****, n. 66;
non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio ****, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
Titoli di studio richiesti

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