Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW., ancona
Bmw Italia Spa
ancona, Italy
Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.
Art. 1. Oggetto
1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo), tra cui le disposizioni del Codice del Consumo, Titolo III, Capo I, relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ove applicabili, e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autoveicoli o motoveicoli (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “bene/i oggetto della compravendita” o, semplicemente, “bene/i”) per i quali BMW Italia abbia già pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.
2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo/motoveicolo nuovo regolarmente immatricolato descritto nel sopra riportato Modulo denominato “Proposta di Vendita di Autoveicolo/Motoveicolo nuovo per Consumatori e Professionisti”. Il Venditore si obbliga a consegnare all’Acquirente un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Costruttrice BMW AG, che costituisce parte integrante del contratto. Solo le modifiche dell’autoveicolo/motoveicolo apportate da BMW AG e finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza del prodotto, della riduzione dei consumi, alla salvaguardia dell’ambiente o al miglioramento delle prestazioni o abitabilità del bene non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all’Acquirente.
3. Quando le modifiche menzionate nel precedente paragrafo comportano una riduzione dell’equipaggiamento del bene consegnato rispetto a quello indicato dal contratto, il Venditore lo comunica all’Acquirente e pratica, se del caso, una riduzione proporzionale del prezzo del bene.
#J-18808-Ljbffr