Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW., Lecce
Bmw Italia Spa
Lecce, Italy
Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.
Art. 1. Oggetto
1. 1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo), tra cui le disposizioni del Codice del Consumo, Titolo III, Capo I, relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ove applicabili. Si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autoveicoli o motoveicoli (d’ora in poi, anche solo “bene/i”) per i quali BMW Italia abbia pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.
2. 1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo/motoveicolo nuovo regolarmente immatricolato descritto nel modulo “Proposta di Vendita di Autoveicolo/Motoveicolo nuovo per Consumatori e Professionisti”. Il Venditore si obbliga a consegnare all’Acquirente un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Costruttrice BMW AG, che costituisce parte integrante del contratto. Solo le modifiche apportate da BMW AG finalizzate al miglioramento della qualità, sicurezza, riduzione dei consumi, tutela ambientale o miglioramento delle prestazioni non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all’Acquirente.
3. 1.3. Quando tali modifiche comportano una riduzione dell’equipaggiamento rispetto a quello indicato nel contratto, il Venditore lo comunica all’Acquirente e, se del caso, pratica una riduzione proporzionale del prezzo.
Art. 2. Consegna
1. 2.1. Appena il bene è pronto, il Venditore avvisa l’Acquirente che il veicolo è disponibile per l’immatricolazione e consegna.
2. 2.2. La consegna avviene entro la data indicata nel contratto, con una tolleranza di 50 giorni. Decorso tale termine, l’Acquirente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento danni, salvo cause di forza maggiore o responsabilità dell’Acquirente.
3. 2.3. L’Acquirente si obbliga a ritirare il bene entro 7 giorni dall’immatricolazione. Trascorso tale termine, il Venditore può esercitare i diritti di legge.
4. 2.4. In caso di ritardo per cause di forza maggiore, il Venditore comunica le cause e il termine massimo ulteriore per la consegna.
Art. 3. Prezzo e pagamento
1. 3.1. Il prezzo di vendita è quello in vigore al momento della sottoscrizione, comprensivo di IVA, spese di trasporto, immatricolazione, trascrizione al PRA e imposte locali, esclusa l’IPT. La tassa di possesso, assicurazione RCA e altri tributi sono a carico dell’Acquirente. Il prezzo rimane invariato fino alla consegna.
2. 3.2. Se sono trasferiti usati come pagamento parziale, il loro valore è quello indicato nel contratto di valutazione e nel rispetto dell’art. 6.
3. 3.3. La caparra confirmatoria, fino al 15% del prezzo, si versa al momento dell’accettazione della proposta di vendita. È soggetta all’art. 1385 c.c. e può essere trattenuta o rimborsata secondo le norme.
4. 3.4. Il saldo del prezzo deve essere pagato entro 15 giorni dalla notifica di disponibilità alla consegna, prima della consegna stessa. Inadempimenti comportano la perdita del diritto alla consegna.
5. 3.5. Il pagamento può essere effettuato in contanti nei limiti di legge, o tramite assegni/bancali o bonifico bancario, con le modalità e i tempi indicati.
6. 3.6. In caso di proposta di finanziamento, leasing o renting, il pagamento si considera effettuato con l’accettazione della proposta da parte della Finanziaria o della Società di renting. Il saldo residuo deve essere pagato in modo diverso.
7. 3.7. L’Acquirente si impegna a fornire i documenti necessari per l’immatricolazione.
8. 3.8. Dopo il saldo, il Venditore consegna il bene nei tempi tecnici, fermo quanto sopra.
Art. 4. Garanzia
1. 4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità per due anni dalla consegna, senza limiti di percorrenza.
2. 4.2. In caso di richiesta di intervento in garanzia, il Venditore sostituisce i pezzi difettosi, assumendosi i costi di manodopera e materiali. I pezzi sostituiti diventano proprietà del Venditore. Le riparazioni devono essere eseguite in tempi ragionevoli.
3. 4.3. BMW AG garantisce 3 anni senza limiti di chilometraggio sulle parti verniciate.
4. 4.4. BMW AG garantisce 12 anni senza limiti di chilometraggio contro corrosione, a condizione di verifiche periodiche.
5. 4.5. Ulteriori diritti sono riconosciuti dalla “Garanzia Convenzionale Best 4 BMW” allegata.
6. 4.6. La garanzia non si applica se:
* a) il vizio si manifesta dopo due anni dalla consegna;
* b) non viene denunciato entro due mesi dalla scoperta;
* c) il bene è usato in modo improprio, come in gare sportive;
* d) sono montati pezzi non originali BMW;
* e) non sono rispettate le prescrizioni di manutenzione;
* f) interventi e modifiche non autorizzate;
* g) negligenza di terzi, come rifornimenti contaminati;
* h) installazioni di impianti aftermarket non autorizzate;
* i) altre cause di decadenza previste dalle condizioni di garanzia.
1. 4.7. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da eventi naturali o atmosferici.
2. 4.8. Restano validi i diritti del Codice del Consumo, se applicabili.
Art. 5. Diritto di recesso
1. 5.1. Per vendite fuori dai locali commerciali, il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla consegna, inviando raccomandata o PEC, con le modalità e i limiti di legge.
Art. 6. Permuta e documentazione
1. 6.1. Per veicoli usati in permuta, l’Acquirente consegna i documenti necessari e garantisce la proprietà e lo stato del veicolo secondo le dichiarazioni fornite.
2. 6.2. L’Acquirente garantisce che il veicolo usato è regolare, libero da gravami, e che tutte le dichiarazioni sono vere. In caso contrario, il Venditore può rifiutarsi di acquistare o ritirare il veicolo.
3. 6.3. Se le dichiarazioni sono false, il Venditore può rifiutarsi di acquistare o richiedere l’adeguamento.
4. 6.4. Il veicolo usato deve essere depositato prima o al momento del ritiro del nuovo.
5. 6.5. Se il Venditore consente di trattenere il veicolo usato, verifica le condizioni e può ridurre il valore in caso di peggioramenti.
Art. 7. Perfezionamento, passaggio di proprietà e rischi
1. 7.1. Il contratto si conclude con l’accettazione della proposta di vendita, salvo condizioni sospensive per finanziamenti o leasing.
2. 7.2. Se interviene una condizione sospensiva, il pagamento avviene solo con l’accettazione della proposta da parte della Finanziaria o della Società di renting.
3. 7.3. La proprietà e i rischi si trasferiscono con la consegna, previa pagamento completo.
4. 7.4. Per contratti fuori sede, si applicano le disposizioni di cui sopra e le norme di legge.
5. 7.5. La proprietà si trasferisce con la consegna e il pagamento completo.
Art. 8. Rappresentanza e modifiche
1. 8.1. I collaboratori non rappresentano BMW o BMW Italia.
2. 8.2. Il contratto può essere modificato solo per scritto, firmato da entrambe le parti.
Art. 9. Legge applicabile e foro competente
1. 9.1. Il contratto è regolato dal diritto italiano. Foro competente è quello dell’Acquirente.
Art. 10. Reclami e risoluzione
1. 10.1. Reclami a [Nome Concessionario], Via [•], [•].
2. 10.2. Per controversie, si applicano le norme del Codice del Consumo e il foro dell’Acquirente.
#J-18808-Ljbffr